ART. 1
1. La Camera Civile di Napoli è un’associazione apolitica ed apartitica, senza scopi di lucro, rappresentativa degli avvocati civilisti iscritti presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli.
2. La Camera aggiunge alla denominazione di “Camera Civile di Napoli” la specificazione aderente alla Unione Nazionale delle Camere Civili.
ART. 2 - SCOPI
Scopi della Camera Civile di Napoli sono:
a. la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;
b. il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;
c. il rafforzamento del ruolo della avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;
d. l’aggiornamento e la formazione forense, nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio.
La Camera può aderire o partecipare alla costituzione di Unioni Regionali o Interregionali di Camere Civili, nel rispetto dei requisiti previsti dal proprio statuto e da quello nazionale e purché tali Unioni si impegnino ad operare attivamente per il proseguimento degli scopi associativi.
La Camera può organizzare, secondo la legislazione ed i regolamenti vigenti, corsi di preparazione all’accesso alla professione, di formazione permanente e di specializzazione.
ART. 3 - SEDE
1. La Camera Civile di Napoli ha sede, salvo diversa determinazione assunta con la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo e con il parere vincolante del presidente, presso lo studio del presidente in carica o, qualora il presidente in carica abbia più studi, presso quello che egli indicherà come recapito principale.
ART. 4 - SOCI
1. Possono chiedere di iscriversi alla Camera Civile di Napoli gli avvocati che esercitano la libera professione nel ramo civile, che sono iscritti nel relativo albo presso il Consiglio dell’ Ordine di Napoli e dichiarino di non aver riportato sanzioni disciplinari.
2. I soci sono:
a. fondatori;
b. ordinari;
c. d’onore.
3. Appartengono alla categoria dei soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo della Camera ed i soci ordinari che, per essersi distinti per meriti professionali, correttezza di condotta ed attaccamento all’Associazione, vi siano stati ammessi dalla relativa assemblea.
Il numero dei soci fondatori non potrà mai essere superiore al quarto degli iscritti, esclusi i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
4. Appartengono alla categoria dei soci ordinari gli avvocati, in possesso dei requisiti indicati nel comma primo la cui domanda, presentata da due soci fondatori, sia stata accolta dal consiglio direttivo.
5. Possono essere nominati Soci d’Onore per iniziativa di almeno dieci Soci Fondatori, e del Consiglio di Direttivo, e con provvedimenti dell’Assemblea dei Soci Fondatori insigni Giuristi e/o eminenti Avvocati Civilisti che abbiano dato lustro e prestigio alla professione forense.
I Soci d’Onore nelle Assemblee hanno voto soltanto consultivo.
6. I Soci d’Onore e quelli Fondatori conservano la loro qualità nella ipotesi di trasferimento o di cancellazione dall’albo che sia avvenuta a domanda o per raggiunti limiti di età.
ART.5 - ESCLUSIONE E RECESSO
1. Possono essere esclusi i soci che:
a. omettano di versare la quota associativa annuale entro 120 giorni dal sollecito inviato dopo il mancato pagamento alla scadenza prevista;
b. omettano di adeguare il proprio comportamento agli scopi ed ai principi informatori dello statuto della Camera Civile;
c. assumano iniziative in grave contrasto con gli scopi e/o le direttive della Camera e dei suoi organi o che forniscano dichiarazioni inveritiere in relazione all’attività professionale esercitata;
d. si rendano responsabili di gravi violazioni disciplinari accertate dal collegio dei probiviri.
2. I Soci possono recedere dalla Camera con comunicazione scritta da inviarsi al presidente della Camera Civile mediante fax o mail. Il recesso avrà effetto immediato ma non darà diritto al rimborso della quota già versata.
ART. 6 - ORGANI
Sono Organi della Camera Civile:
a. L’assemblea generale dei soci;
b. Il consiglio direttivo;
c. Il presidente;
d. Il collegio dei probiviri;
e. L’assemblea dei soci fondatori;
ART. 7 - L’ ASSEMBLEA
1. l’assemblea generale e’ convocata dal presidente della Camera, in via ordinaria, ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, con avviso da inviarsi mediante fax o e-mail ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea stessa.
2. L’assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il direttivo lo riterrà opportuno. La scelta del tema o dei temi oggetto di dibattito spetta al presidente, che terrà conto delle indicazioni del consiglio direttivo, e verrà effettuata in relazione allo stato della giustizia civile del Paese, agli argomenti di più attuale interesse forense e di quant’altro il dibattito giuridico–culturale in atto nella società segnalerà come meritevole di attenzione per l’Avvocatura civile napoletana.
3. L’assemblea deve essere convocata, in via straordinaria, tutte le volte in cui eccezionali, gravi ed urgenti ragioni lo impongano e quando, per qualunque motivo, venga a cessare dalla carica la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o del collegio dei probiviri. La convocazione spetta al presidente ovvero, in sua vece, al segretario od al più anziano di età dei componenti del consiglio direttivo rimasti in carica.
4. L’assemblea generale dei soci:
- elegge i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- delibera su ogni altra materia non devoluta alla competenza esclusiva del consiglio direttivo o dell’assemblea dei fondatori.
5. In prima convocazione, l’assemblea generale è validamente costituita con la presenza di due terzi dei soci ordinari e di un terzo dei soci fondatori e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
In seconda convocazione, da tenersi entro i successivi venti giorni, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci ordinari ed un quinto dei soci fondatori e le sue deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio direttivo è eletto ogni tre anni, entro il 31 marzo, dall’Assemblea generale dei Soci con votazione segreta. Esso è composto composto da nove soci, dei quali almeno quattro scelti fra i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente (tra i Soci Fondatori) un Segretario ed un Tesoriere. I componenti sono liberamente rieleggibili.
2. Il consiglio è convocato dal presidente almeno ogni due mesi e quando gliene facciano motivata richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, almeno cinque componenti oppure almeno trenta soci ordinari o venti fondatori; il relativo avviso, contenente l’ordine del giorno, dovrà essere inviato ai suoi membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, mediante fax o e-mail.
3. L’ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo è formato dal presidente, il quale è tenuto ad includervi gli argomenti che gli verranno indicati, per iscritto, da almeno cinque componenti.
4. Il consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno sei dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in modo palese, salvo i casi in cui lo statuto preveda quorum diversi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il consiglio direttivo:
a. assume le decisioni ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della associazione e per dare attuazione alle direttive ed alle mozioni approvate dall’assemblea;
b. istituisce le commissioni temporanee e permanenti;
c. nomina e revoca i coordinatori ed i componenti delle commissioni;
d. indica alle commissioni le direttive generali per lo svolgimento dell’attività e vigila sul loro funzionamento;
e. approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal tesoriere da sottoporre all’approvazione dell’ assemblea;
f. ratifica le delibere di urgenza assunte dal presidente;
g. amministra il patrimonio associativo;
h. elabora le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
i. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci, verificando il rispetto di quanto prevede il presente statuto;
j. propone all’assemblea dei fondatori l’ammissione dei soci fra i fondatori;
k. tiene ed aggiorna l’elenco dei propri soci, con l’indicazione, secondo le dichiarazioni dei soci, dei recapiti (indirizzo di studio, fax, posta elettronica) e delle materie di prevalente applicazione professionale di ciascun socio;
l. compie tutte le altre attività che per statuto non siano riservate ad altri organi.
7. Le cariche di componente del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri sono incompatibili con quella di componente dell’Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o di altro organo professionale.
8. Il componente del consiglio direttivo o del collegio dei probiviri che, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui al comma precedente, deve dimettersi dall’altra carica, con comunicazione da inviare al collegio dei probiviri entro i quindici giorni successivi a quello in cui si è determinata suddetta incompatibilità; in mancanza, decade automaticamente dalla carica ed il direttivo ha il dovere di dichiarare l’avvenuta decadenza.
ART. 9 - PRESIDENTE
1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, tra i componenti che siano fondatori, e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile.
2. Il presidente:
a) rappresenta la Camera Civile;
b) assicura la realizzazione degli scopi statutari e l’indirizzo della Camera, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l’adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi.
c) convoca e presiede l’assemblea generale dei soci e quella dei fondatori;
d) convoca e presiede il consiglio direttivo;
e) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del direttivo e delle assemblee;
f) cura, unitamente al consiglio direttivo, la corretta esecuzione delle delibere dell’assemblea;
g) assume, in caso di urgenza, le decisioni ed adotta i provvedimenti necessari nell’interesse della Camera. Le decisioni ed i provvedimenti presi dal presidente in via d’urgenza devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del consiglio direttivo.
3. In caso di impedimento, a qualsiasi motivo dovuto, il presidente è sostituito dal segretario o da altro componente del direttivo designato dallo stesso presidente.
4. Il presidente ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, i suoi compiti ad uno o più dei componenti del direttivo.
ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il collegio dei probiviri e’ composto da cinque componenti eletti dall’assemblea generale dei soci. I componenti del collegio durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
2. Almeno tre componenti devono essere scelti fra i soci fondatori.
3. Il collegio dei probiviri procederà alla nomina, fra i propri membri soci fondatori, del presidente che avrà il compito di convocare il collegio e coordinarne i lavori.
4. Il collegio ha funzioni disciplinari e vigila sul rispetto dello statuto e dei regolamenti della Camera, nonché delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, accertando le relative decadenze ed adottando i conseguenti provvedimenti.
5. Il collegio, previa la contestazione della mancanza e l’invito a fornire le controdeduzioni nei successivi quindici giorni, può comminare ai soci le sanzioni del richiamo, della censura e della esclusione.
6. Tre sanzioni del richiamo o due sanzioni di censura comportano la esclusione.
ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
L’assemblea dei soci fondatori delibera a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta del consiglio direttivo e di almeno due dei suoi componenti, sull’ammissione di soci ordinari nella categoria dei fondatori.
ART. 12 - PATRIMONIO E NORMATIVA FISCALE APPLICABILE
1. Il patrimonio della Camera è costituito dalle quote associative, dai contributi versati dai soci per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.
2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che l’erogazione sia fatta, a titolo di liberalità a favore di ONLUS o di associazione di volontariato equiparate che perseguano la tutela e la promozione dei diritti civili.
3. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
4. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi, senza fini di lucro, da designarsi dall’assemblea dei soci, salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.
ART. 13 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti, fermo quanto previsto dall’art.7.
ART.14 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente statuto e le norme in esso contenute entreranno in vigore dal __________________